Norme per la tutela e la promozione della lingua siciliana
XV Legislatura
Numero 588 del 27.07.10
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi, la lingua è il veicolo principale della comunicazione fra esseri umani, ma è anche lo strumento con cui singoli individui ed interi popoli definiscono e strutturano il pensiero e la percezione del mondo. In altre parole la lingua, più di ogni altro elemento, definisce il patrimonio culturale e l'identità di un popolo. La lingua siciliana - perché tale è e come tale è riconosciuta e qualificata da linguisti e filologi - è da sempre lo strumento di espressione del popolo siciliano, parte della nostra stessa identità. Nonostante il riconoscimento dell'UNESCO, che h inserito il siciliano fra le lingue d'Europa (fra quelle, per fortuna, non a rischio di estinzione) e nonostante abbia le caratteristiche di cui all'articolo 1 della Carta europea delle lingue, la lingua siciliana non gode, ad oggi, di nessuna forma di riconoscimento e tutela giuridica. A dispetto di uno straordinario patrimonio letterario, che per quantità e qualità è pari a quello delle lingue ufficiali di tanti Stati, non si è mai pervenuti ufficialmente alla definizione di uno standard' della lingua siciliana. L'obiettivo del presente provvedimento, quindi, è quello di fornire un riconoscimento giuridico al siciliano ed approntare alcuni strumenti di tutela e promozione dello stesso. In considerazione della difficile congiuntura finanziaria il provvedimento interviene senza prevedere nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali. All'articolo 1 si definiscono le finalità della norma, riconoscendo la lingua siciliana come parte fondamentale della cultura e dell'identità del nostro popolo. L'articolo 2 istituisce l'Alta Commissione per la lingua siciliana, composta da personalità che si siano distinte nell'attività di studio e ricerca e nella produzione artistica e letteraria in detta lingua. La Commissione sovrintenderà alle attività necessarie a pervenire alla definizione di uno standard' dell'idioma. L'articolo 3 prevede che la Regione, gli enti che ne sono emanazione e gli enti locali possano procedere alla pubblicazione di atti ufficiali in lingua siciliana. L'articolo 4 interviene sulla legge regionale 85/1981, che prevede provvidenze per attività didattiche nelle scuole per l'insegnamento dell'idioma e della cultura locali, sostituendo l'impropria definizione di dialetto' con quello di lingua. L'articolo 5 prevede che le università siciliane, nell'ambito della propria autonomia scientifica ed organizzativa, assumano ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di studio, per la realizzazione delle finalità della presente legge, analogamente a quanto previsto dalla legge 482/1999. L'articolo 6 introduce una priorità del 20 per cento in favore delle opere redatte prevalentemente o esclusivamente in lingua siciliana per gli interventi previsti dalla legge regionale 32/2000 (produzioni editoriali). ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Valorizzazione della lingua siciliana 1. La Regione riconosce la lingua siciliana quale parte indefettibile del patrimonio culturale e dell'identità del popolo siciliano. 2. La Regione promuove la diffusione della lingua siciliana e delle opere letterarie, teatrali, cinematografiche e di qualunque altra forma di espressione e comunicazione in tale lingua. 3. La Regione promuove e tutela le lingue minoritarie storicamente parlate nel territorio siciliano, cui riconosce pari dignità. Art. 2. Alta Commissione per la lingua siciliana 1. E' costituita l'Alta Commissione per la lingua siciliana, formata da un numero di membri compresi fra cinque e quindici, nominati dal Governo regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, scelti fra personalità che si siano distinte nell'attività di studio e ricerca e/o produzione artistica e letteraria nella detta lingua. 2. L'Alta Commissione ha il compito di soprintendere alla redazione di manuali di ortofonia, ortografia e di grammatica, nonché di vocabolari, orientati a definire uno standard ufficiale della lingua siciliana, nel rispetto della pluralità delle versioni locali e dei diversi registri linguistici, curando altresì la definizione e l'aggiornamento del lessico. 3. I membri dell'Alta Commissione sono nominati per dieci anni e partecipano alla stessa a titolo gratuito. 4. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, con proprio decreto, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, stabilisce le modalità di funzionamento e di organizzazione dell'Alta Commissione. Art. 3. Pubblicazione in lingua siciliana di atti ufficiali degli enti pubblici 1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, possono, con oneri a carico dei propri bilanci, provvedere alla pubblicazione ed alla divulgazione, in lingua siciliana, di atti ufficiali dello Stato, della Regione e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana. Art. 4. Modifiche alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 85 1. Agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85 le parole dialetto siciliano' sono sostituite dalle parole lingua siciliana'. Art. 5. Iniziative delle università a favore della lingua siciliana 1. Le università operanti sul territorio siciliano, ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura siciliana, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge. Art. 6. Destinazione prioritaria di risorse di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 ad opere redatte in lingua siciliana 1. Le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui agli articoli 30 bis e 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificati dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, sono impiegate prioritariamente, nella misura del 20 per cento, per opere redatte prevalentemente o esclusivamente in lingua siciliana. Art. 7. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
EMENDAMENTI
Nessuno
GRUPPO PARLAMENTARE
Movimento per l’Autonomia
INIZIATIVA
Parlamentare
FIRMATARI
Lentini Salvatore (MPA).
ARGOMENTI
Cultura
ORGANO D’ESAME
Iter concluso
CONTATTI
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